Art. 25.
(Funzioni del consiglio regionale).

      1. Il consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica della comunità regionale.

 

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      2. Il consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita, ai sensi del presente Statuto e del regolamento interno di cui all'articolo 34, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.
      3. Il consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della regione e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà legislativa attribuita alla regione e la potestà regolamentare non attribuita alla giunta regionale, adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della regione e dello Stato.
      4. Sono riservate alla legge regionale:

          a) l'approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei conti consuntivi della regione; l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio;

          b) la disciplina delle procedure della programmazione di cui all'articolo 11;

          c) l'istituzione dei tributi propri della regione;

          d) l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;

          e) l'ordinamento degli enti locali e le modalità di elezione dei relativi organi;

          f) il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali;

          g) la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

          h) l'istituzione di enti e di aziende dipendenti dalla regione;

          i) l'istituzione di nuovi comuni e province, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni;

          l) la ratifica delle intese con altre regioni per la cura di interessi comuni e l'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati;

          m) l'approvazione annuale della legge regionale comunitaria.

 

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      5. Il consiglio regionale, inoltre:

          a) delibera i princìpi e gli indirizzi della programmazione regionale generale, intersettoriale e settoriale e ne verifica periodicamente l'attuazione;

          b) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

          c) approva il documento di programmazione economico-finanziaria regionale ed elabora gli indirizzi alla giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;

          d) delibera gli atti di intervento della regione nella programmazione interregionale, nazionale e comunitaria;

          e) approva i regolamenti di competenza del consiglio regionale, con le modalità e nelle materie individuate dalla legge regionale statutaria;

          f) nomina i rappresentanti della regione, salvo i casi in cui la potestà è attribuita dalla legge ad altri organi della regione;

          g) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi degli enti e delle aziende dipendenti dalla regione;

          h) può presentare proposte di legge alle Camere e presentare voti alle Camere e al Governo;

          i) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della regione su tutte le questioni di interesse regionale;

          l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, il presente Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla regione.

      6. Sono attribuite al consiglio regionale le funzioni di controllo nei confronti del presidente della regione e della giunta regionale, in ordine all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
      7. Spetta inoltre al consiglio regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento interno, alla verifica dello stato di attuazione e all'analisi degli effetti delle leggi, dei regolamenti

 

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regionali e degli atti amministrativi approvati dal consiglio regionale stesso.