1. Il consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica della comunità regionale.
a) l'approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei conti consuntivi della regione; l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio;
b) la disciplina delle procedure della programmazione di cui all'articolo 11;
c) l'istituzione dei tributi propri della regione;
d) l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
e) l'ordinamento degli enti locali e le modalità di elezione dei relativi organi;
f) il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali;
g) la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
h) l'istituzione di enti e di aziende dipendenti dalla regione;
i) l'istituzione di nuovi comuni e province, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni;
l) la ratifica delle intese con altre regioni per la cura di interessi comuni e l'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati;
m) l'approvazione annuale della legge regionale comunitaria.
5. Il consiglio regionale, inoltre:
a) delibera i princìpi e gli indirizzi della programmazione regionale generale, intersettoriale e settoriale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
b) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
c) approva il documento di programmazione economico-finanziaria regionale ed elabora gli indirizzi alla giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;
d) delibera gli atti di intervento della regione nella programmazione interregionale, nazionale e comunitaria;
e) approva i regolamenti di competenza del consiglio regionale, con le modalità e nelle materie individuate dalla legge regionale statutaria;
f) nomina i rappresentanti della regione, salvo i casi in cui la potestà è attribuita dalla legge ad altri organi della regione;
g) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi degli enti e delle aziende dipendenti dalla regione;
h) può presentare proposte di legge alle Camere e presentare voti alle Camere e al Governo;
i) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della regione su tutte le questioni di interesse regionale;
l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, il presente Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla regione.
6. Sono attribuite al consiglio regionale le funzioni di controllo nei confronti del presidente della regione e della giunta regionale, in ordine all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
7. Spetta inoltre al consiglio regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento interno, alla verifica dello stato di attuazione e all'analisi degli effetti delle leggi, dei regolamenti